Accesso agli atti

Accesso agli atti

Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Maria Giovanna Tuttolomondo
📞 Tel. 0922.407201 – 📠 Fax 0922.407200
(Disp. prot. n.147202 del 13/09/2016)

 

Procedura di richiesta

  • Dal 1° marzo 2015, tutte le comunicazioni interne relative all’accesso agli atti avvengono esclusivamente via PEC, in ottemperanza al D.L. sulla dematerializzazione della PA.

  • La richiesta deve essere compilata in duplice copia, su modulo predisposto dall’Amministrazione, e indirizzata al dirigente o responsabile dell’ufficio competente.

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Cos’è il diritto di accesso (L. 241/1990, art. 22)

È il diritto di visionare o ottenere copia di documenti amministrativi collegati a una situazione giuridicamente tutelata, da parte di chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale.

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Regolamento Accesso Atti ASP Agrigento Modulo_Accesso_Atti

 

Documento amministrativo
(Art. 22, c.1, lett. d), L. 241/1990)
È qualsiasi rappresentazione (grafica, elettronica, fotografica, ecc.) di contenuti riferiti ad attività di pubblico interesse, detenuta da una Pubblica Amministrazione, anche se interna o non legata a uno specifico procedimento, a prescindere dalla natura pubblica o privata della sua disciplina.


Chi può esercitare il diritto di accesso (Art. 2, DPR 184/2006)
Possono esercitare il diritto di accesso tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche), inclusi portatori di interessi pubblici o diffusi, che dimostrino un interesse diretto, concreto e attuale, connesso a una situazione giuridicamente tutelata e riferita al documento richiesto.

Limiti:
L’accesso riguarda solo documenti già esistenti e detenuti dalla PA al momento della richiesta. Non è ammesso per ottenere elaborazioni di dati né per controlli generalizzati sull’attività amministrativa.


Notifica ai controinteressati (Art. 3, DPR 184/2006)
Se l’accesso può ledere la privacy di terzi (controinteressati), l’Amministrazione deve notificare la richiesta tramite raccomandata A/R. I controinteressati hanno 10 giorni per opporsi motivatamente; decorso il termine, l’Amministrazione può decidere sull’istanza.


Accesso informale (Art. 5, DPR 184/2006)
In assenza di controinteressati, l’accesso può avvenire in forma informale (verbale o semplificata) rivolgendosi direttamente all’ufficio competente.

Requisiti:

  • Estremi o descrizione del documento
  • Motivazione dell’interesse
  • Documento d’identità (e, se necessario, prova della rappresentanza)

Modalità di accesso:

  • Visione del documento
  • Rilascio di copia
  • Indicazione degli estremi di pubblicazione

Accesso formale
(Art. 6, DPR 184/2006 – Art. 5, DPR Sicilia 12/1998)
È necessario quando l’accesso informale non è sufficiente o vi sono dubbi su identità, rappresentanza, legittimazione o presenza di controinteressati.

Modalità:

  • Domanda scritta in duplice copia su apposito modulo
  • Indicazione di generalità, contatti, oggetto, motivazione e interesse giuridico
  • Invio possibile anche via fax o raccomandata

Tempi:
La PA deve rispondere entro 30 giorni dalla ricezione. In assenza di risposta, la richiesta si intende respinta per silenzio.


Accoglimento della richiesta
(Art. 7, DPR 184/2006)
In caso di accoglimento, l’amministrazione indica ufficio, sede e un periodo di almeno 15 giorni per visionare o ritirare i documenti.

Modalità di accesso:

  • Esame gratuito, alla presenza di personale incaricato
  • Vietato alterare o rimuovere i documenti
  • Accesso esteso ad altri atti dello stesso procedimento (salvo eccezioni)

Costi:

  • Le copie sono a pagamento e possono essere autenticate su richiesta
  • Se non si esercita il diritto entro 90 giorni, occorre presentare una nuova istanza

Diniego o esclusione dell’accesso
(Art. 24, L. 241/1990 – Art. 8 DPR 352/1992 – Art. 9 DPR 184/2006 – Art. 13 DPR Sicilia 12/1998)
L’accesso può essere negato o limitato quando compromette:

  • Sicurezza, difesa nazionale, relazioni internazionali
  • Politica monetaria o valutaria
  • Ordine pubblico e attività investigative
  • Riservatezza di persone, imprese o associazioni (anche per dati da loro forniti)
  • Contrattazioni collettive in corso

Le amministrazioni possono individuare ulteriori categorie di documenti non accessibili.
Il diniego o il differimento devono essere motivati e fondati su norme vigenti.


Differimento dell’accesso
(Art. 9, c.2, DPR 184/2006)
L’accesso può essere rinviato per esigenze di tutela:

  • dell’interesse pubblico
  • dell’attività amministrativa (es. documenti in corso di elaborazione)

L’atto di differimento deve indicare motivazione e durata del rinvio.


Ricorsi contro il diniego
(Art. 25, L. 241/1990 – Art. 31, L.R. 10/1991)
In caso di diniego, espresso o tacito, è possibile:

  • Presentare ricorso al TAR entro 30 giorni
  • In alternativa, chiedere il riesame alla Commissione di Garanzia per l’accesso (Presidenza della Regione), che decide entro 30 giorni

In caso di mancata risposta, il ricorso alla Commissione si intende respinto.