Sportello Animali da Affezione

Sportello Animali da Affezione

U.O.S. SERVIZIO IGIENE URBANA VETERINARIA E PREVENZIONE RANDAGISMO
Direttore Dott. Girolamo Raso
Viale della Vittoria, 120 – 920100 – Agrigento
Tel. 0922.407179 – 0925.962757
E- Mail: dpv.randagismo@aspag.it
PEC: dpv.siapz@pec.aspag.it

L’Unità Operativa Semplice “Igiene Urbana veterinaria e prevenzione del randagismo” opera all’interno del Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del Dipartimento di Prevenzione Veterinario.
L’ U.O.S. svolge la propria attività nel campo della tutela del benessere degli animali da affezione, gestione dell’anagrafe canina, controllo delle nascite, e alla prevenzione del randagismo, attività di collaborazione e supporto tecnico con gli enti locali.
Lo sportello per gli animali d’affezione eroga servizi per i cittadini e le amministrazioni, con lo scopo di dare indicazioni sui servizi utili per la tutela della salute pubblica, del benessere animale ed Informare sulle erogazioni dei servizi in materia di animali d’affezione.

SERVIZI EROGATI

ANAGRAFE CANINA
-Identificazione e registrazione dei cani o dei gatti
-Iscrizione animale identificato fuori regione
-Variazione anagrafica per cessione a qualsiasi titolo dell’animale (passaggio di proprietà)
-Variazione anagrafica per cambio di luogo di detenzione o di sede del cane o gatto
-Variazione anagrafica per decesso cane o gatto
-Variazione anagrafica per denunce di smarrimento o di furto
-Variazione anagrafica per denunce di ritrovamento,

MOVIMENTAZIONE DI ANIMALI DA COMPAGNIA IN AMBITO INTERNAZIONALE A SEGUITO DI VIAGGIATORI
-Istanza richiesta rilascio passaporto per viaggiare dall’Italia verso paesi dell’unione europea
-Movimentazione tra paesi dell’Unione Europea
-Movimentazioni per e da paesi terzi
-Movimentazione verso l’Italia da: paesi terzi di ambito europeo o equiparati
-Variazioni /smarrimento passaporto
-Rinnovo passaporto

PREVENZIONE DEL RANDAGISMO
– Segnalazione cattura e soccorso animali da compagnia vaganti o feriti
-Adozione cani direttamente dal rifugio
– Adozioni cani randagi ricoverati nei rifugi da cittadini in altre regioni per tramite associazioni o volontari
– Affido cani randagi ricoverati nei rifugi e trasferiti in altre regioni per tramite associazioni o volontari
– Adozione cani randagi ricoverati nei rifugi, a privati cittadini all’estero
-Profilassi antirabbica: vigilanza su animali morsicatori, cani a rischio di aggressività e corsi di modificazione comportamentale
-Divieto di detenzione bocconi avvelenati
-Gestione delle colonie feline
Inoltre, lo sportello fornisce informazioni relative a:
• Esposti per problemi legati alla presenza di animali (Problematiche nella detenzione di un animale domestico in condominio)
• Obblighi che gravano sui proprietari o detentori di animali da compagnia
• Animali Esotici
• Organizza ed attua attività di formazione degli operatori comunali o di altri soggetti incaricati del servizio di prelievo dal territorio dei cani e gatti vaganti, dei cittadini che intendono iscriversi nell’elenco comunale per il contrasto al randagismo e, in generale, a tutte le attività di formazione discendenti dalla legge 15/2022;
• Promuove interventi per garantire il corretto rapporto uomo-animale-ambiente, anche in ambito scolastico nonché alla prevenzione ed al contrasto delle condotte in danno agli animali, anche in collaborazione con le associazioni per la protezione degli animali iscritte all’elenco regionale di cui all’articolo 24;

SEDI TERRITORIALI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Distretto Veterinario di AGRIGENTO: Responsabile U.F. Dott. Leto Giuseppe –
E- Mail giuseppe.leto@aspag.it
Dott. Nocera Giuseppe e – Mail giuseppe.nocera@aspag.it
Dott.ssa Licata Francesca e – Mail francesca.licata@aspag.it
Dott. Costa Vincenzo
Sede via Esseneto 12 – Tel. 0922.407813

Distretto Veterinario di BIVONA: Responsabile U.F. Dott. Ciccarello Salvatore
E – Mail salvatore.ciccarello@aspag.it
Dott. Lo Cicero Ignazio
Sede C/da Cappuccini, Tel. 0922.907098

Distretto Veterinario di CANICATTÌ: Responsabile U.F. Dott. Rinaldi Ignazio
E – Mail ignazio.rinaldi@aspag.it
Dott. Piscopo Laura
Sede via P. Micca (ospedale Vecchio) Tel. 0922.733526

Distretto Veterinario di CASTELTERMINI: Responsabile U.F. Dott. Gagliano Vincenzo
E- Mail vincenzo.gagliano@aspag.it –
Sede via Padre Caruso Cammarata – Tel. 0922.903873
Giorni di ricevimento giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30

Distretto Veterinario di LICATA: Responsabile U.F. Dott. Rinaldi Ignazio
E- Mail ignazio.rinaldi@aspag.it
Sede via Salita Garibaldi – Tel. 0922.771817

Distretto Veterinario di RIBERA: Responsabile U.F. Dott. Izzo Emanuele
E – Mail emanuele.izzo@aspag.it
Sede via Verga – Tel. 0925.545541

Distretto Veterinario di SCIACCA: Responsabile U.F. Dott. Raso Girolamo
E- Mail girolamo.raso@aspag.it
Dott.ssa Cacciatore Donatella E- Mail donatella.cacciatore@aspag.it
Dott. Gennaro Calogero – E Mail calogero.gennaro@aspag.it
Sede Via Pompei P.O. G. Paolo II Edificio 3, Sciacca – Tel. 0925 962757

SEDI AMBULATORI PUBBLICI PER LE OPERAZIONI DI IDENTIFICAZIONE, ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE CANINA E PER LE STERILIZZAZIONI

Ambulatorio Veterinario Comune di Sciacca
P.zza Macello n. 1 Tel. 0925962757
Ambulatorio Veterinario Comune di Racalmuto
C. da Piano Corsa Tel. 0922.733526
Ambulatorio Veterinario Comune di Agrigento
Via Pancamo 8 Tel. 0922.407813
Ambulatorio Veterinario Comune di Porto Empedocle
c.da Fauma Tel. 0922.407813

SEDI AMBULATORI PUBBLICI PER LE OPERAZIONI DI IDENTIFICAZIONE ED ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE CANINA

Ambulatorio Veterinario Comune di Menfi
P.zza Vittorio Emanuele Tel 0925.70111
Ambulatorio Veterinario Comune di Santa Elisabetta
Via ex mattatoio Tel 0922.479811
Ambulatorio Veterinario Comune di Cammarata
Via Venezia Tel 0922.903873

RIFUGI SANITARI E PER IL RICOVERO PRESENTI NEL TERRITORIO ASP DI AGRIGENTO:

RAGIONE SOCIALE

TIPO DI STRUTTURA

TITOLARE/GESTORE

SEDE

Animals and people therapy srls Rifugio sanitario/ricovero Avarello Claudia C.da Perniciotta 92023 Campobello di Licata (AG)
Viardi Service s.a.s di Di Prima Vincenzo & C Rifugio sanitario/ricovero Di Prima Vincenzo C.da Galia 92018 Santa Margherita di Belice (AG)
Multiservice Bono Carlo Rifugio sanitario/ricovero Di Silvestro Margherita C.da Quarti Santa     domenica 92019 SCIACCA (AG)
Dog’s Garden srl Rifugio sanitario/ricovero Di Prima Antonino C.da Quarto 92017 Sambuca di Sicilia (AG)
Sigma s.a.s. di Lauricella & c. Rifugio sanitario/ricovero Lauricella Riccardo C.da Caternini 92100 Agrigento (AG)
Rifugio Municipale di Porto Empedocle Rifugio sanitario Comune di Porto Empedocle C.da Fauma 92014 Porto Empedocle (AG)
Parco Rifugio Happy Dog srl Rifugio sanitario/ricovero Cubisino Giovanna C.da Sparacia 92022 Cammarata (AG)
Acquisto Peppino Altra Struttura di detenzione Acquisto Peppino C.da Scirinda 92016 Ribera (AG)
Rifugio comunale di Racalmuto Rifugio sanitario Comune di Racalmuto C. da Piano Corsa Racalmuto (AG)

ELENCO AMBULATORI E CLINICHE VETERINARIE PRIVATI IN PROVINCIA DI AGRIGENTO

Nocera S.r.l. via Piersanti Mattarella, 315   92100 Agrigento (Ag)
Ambulatorio veterinario AKELA di Maria Cristina Ruggieri Piazza primavera, 18 – 92100 – Agrigento (AG)
Centro medico veterinario dott. Izzo Giovanni viale Emporium 41 – 92100 – Agrigento (AG)
Ambulatorio veterinario Carbone via Manzoni 177 – 92100 – Agrigento (AG)
Ambulatorio Vecchio Francesco via XXV Aprile 90 – 92100 – Agrigento (AG)
L’arca di NOE’ clinica veterinaria srl viale Cannatello 105 – 92100 -Agrigento (AG)
Ambulatorio Santalucia Pietro via Della Libertà 1/a – 92010 – Siculiana (AG)
Ambulatorio Veterinario V. Palermo SS 115 var. nord. p.za Complesso Marina 4 c – 92014 – Porto Empedocle (AG)
Clinica veterinaria della Concordia via Petrarca 22 – 92100 – Agrigento (AG)
Ambulatorio Pirrera Antonio via Virio Flaviano n. 8 – 92026 – Favara (AG)
Ambulatorio Militello Maria Luisa via F. Crispi 90 – 92018 – Porto Empedocle (AG)
Ambulatorio Lorgio Massimo S.S. 640 km 10 – 92100 – Agrigento (AG)
Ambulatorio Catania Alfonso viale Viareggio 8 – 92100 – Agrigento (AG)
Centro Med. veterinario San Francesco via Pico della Mirandola snc – 92026 – Favara (AG)
Ambulatorio medico veterinario dott. Ignazio Lo Cicero via Tamburello 43 – 92020 – Santo Stefano Quisquina (AG)
Ambulatorio Spicola Giuseppe via Petrulla 23 – 92020 – San Biagio Platani (AG)
Ambulatorio Maira Laura via Casella 12 – 92024 – Canicattì (AG)
Ambulatorio Marchese Ragona Vincenzo via Sabaudia 16 – 92024 – Canicattì (AG)
Ambulatorio Lo Giudice Italo via Milano 75 – 92024 – Canicattì (AG)
Ambulatorio Piscopo Laura via a – 92020 – Racalmuto (AG)
Ambulatorio Giunta Maria Santa via Pio La Torre – 92029 – Ravanusa (AG)
Ambulatorio San Francesco d’Assisi via Vittorio Emanuele Orlando 21 – 92025 – Casteltermini (AG)
Ambulatorio Russotto Maria Pina via marche 21 – 92022 – Cammarata (ag)
Ambulatorio Pennisi Diego via G. de Pasquali 85 – 85a   92027 Licata (AG)
Ambulatorio Rinaldi Gisella via Cangiamila 1113 – 92020 – Palma di Montechiaro (AG)
Ambulatorio Di Blasi Stefania via Tiziano 47 – 92027 – Licata (AG)
Centro veterinario San Francesco di Costa V. via Montebianco 25 – 92016 – Ribera (AG)
Ambulatorio Costa Mariagrazia via dei Tigli 2 – 92019 – Sciacca (AG)
Ambulatorio Stabile Cristian via Olanda 4 – 92013 – Menfi (AG)
Ambulatorio Marino Accursio Daniele via Leopardi 9 – 92010 – Montevago (AG)
Ambulatorio La Marca Fabrizio via Mameli 105 – 92013 – Menfi (AG)
Ambulatorio Gennaro Calogero via Porta San Calogero – 92019 – Sciacca (AG)
Ambulatorio Ciaccio Paolo Salvatore via De Gasperi 65 – 92019 – Sciacca (AG)
Ambulatorio Borgia Biagia Letizia via degli Olmi 2 – 92019 – Sciacca (AG)
Ambulatorio Armato Massimiliano via A. Gramsci 45 – 92017   Sambuca di Sicilia (AG)
Clinica veterinaria B.& B. Vet via Ghezzi n. 92019 Sciacca
Ambulatorio veterinario associato Maira-Lo Giudice Via Alcide De Gasperi, 54/G Canicattì

ANAGRAFE CANINA

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI CANI E DEI GATTI
Normativa di riferimento: D.lgs. 134/2022 – Decreto 2 novembre 2023 L.R. 15/2022
Tutti i cani devono essere registrati all’anagrafe e identificati con microchip entro il 60° giorno di vita o comunque prima di qualsiasi cambiamento di proprietà dell’animale.
Destinatari: I proprietari delle cucciolate o di cani non identificati possono rivolgersi per l’identificazione, entro i tempi prescritti sia al Servizio veterinario dell’ASP di residenza, sia al medico veterinario di fiducia autorizzato all’identificazione e registrazione in anagrafe (con pagamento di parcella – vedi ambulatori veterinari privati).
Per l’intervento è necessario recarsi all’appuntamento con il cane, portando con sé documento d’identità e codice fiscale.
Accesso: Ambulatori pubblici e privati presenti nel territorio dell’ASP di Agrigento
Attenzione!! Qualora, l’animale per motivi di salute non possa essere identificato nei tempi previsti, il proprietario, previo certificato, comunica il differimento d’identificazione anagrafe_Mod_1_differimento_di_iscrizione  )

ISCRIZIONE ANIMALE IDENTIFICATO FUORI REGIONE
Normativa di riferimento: D.lgs. 134/2022, Decreto 2 novembre 2023 – L.R. 15/2022
I cani e i gatti già identificati in altre regioni o all’estero che si trasferiscono con i proprietari in Sicilia o destinati a cittadini residenti in Sicilia vengono registrati possibilmente entro 7 giorni dall’arrivo nel luogo di destinazione.
Destinatari: Tutti i proprietari e detentori di animali da compagnia
Accesso: Uffici distrettuali dell’ASP di Agrigento
Il Proprietario o detentore fa richiesta utilizzando il anagrafe_Mod_2_Comunicazione_iscrizione_cane_da_altre, allegando il certificato di identificazione d’origine, o il modello di cessione del cane il documento d’identità ed il Codice Fiscale. Per i cani identificati all’estero si allega Passaporto o certificato di espatrio.

VARIAZIONE ANAGRAFICA PER CESSIONE A QUALSIASI TITOLO DI CANE O GATTO (PASSAGGIO DI PROPRIETÀ)
Normativa di riferimento: D.lgs. 134/2022, Decreto 2 novembre 2023 – L.R. 15/2022
Si ha cessione di un animale da compagnia quando il proprietario lo cede in via definitiva ad un nuovo proprietario a qualsiasi titolo (Commerciale o non), quest’ultimo può essere residente sia nella regione Siciliana che in altre regioni o all’estero.
Destinatari: Tutti i proprietari e detentori di animali da compagnia
Accesso: Uffici distrettuali dell’ASP di Agrigento
L’interessato comunica la variazione anagrafica all’Ufficio veterinario competente per territorio.
Il cedente, munito del anagrafe_Mod_3_Cessione_passaggio_propriet debitamente compilato in ogni sua parte e firmata in originale dal cedente e dal nuovo proprietario, allega:
 Carta d’identità e di Codice Fiscale del cedente;
 Carta d’identità e codice fiscale del nuovo proprietario
 Il tesserino del cane;

AFFIDO TEMPORANEO/TRASFERIMENTO
Normativa di riferimento: D.lgs. 134/2022, Decreto 2 novembre 2023 – L.R. 15/2022
Si ha affido temporaneo di un animale da compagnia quando il proprietario lo affida temporaneamente (periodo di 30 giorni) ad un affidatario; quest’ultimo può essere residente sia nella regione Siciliana che in altre regioni; l’affidatario, entro trenta giorni, richiede l’acquisizione della proprietà del cane o gatto oppure lo restituisce al proprietario.
Destinatari: Tutti i proprietari e detentori di animali da compagnia
Accesso: Uffici distrettuali dell’ASP di Agrigento
L’affidante comunica la variazione anagrafica all’Ufficio veterinario competente per territorio.
L’affidante, munito del anagrafe_Mod_3A_Affido_trasferimento debitamente compilato in ogni sua parte e firmata in originale dall’affidante e dall’affidatario, allega:
 Carta d’identità e di Codice Fiscale dell’affidante;
 Carta d’identità e codice fiscale dell’affidatario
 Il tesserino del cane;

VARIAZIONE ANAGRAFICA DEL LUOGO DI DETENZIONE O DI SEDE DEL CANE O GATTO
Normativa di riferimento: D.lgs. 134/2022, Decreto 2 novembre 2023 – L.R. 15/2022
Il cambiamento di residenza del proprietario deve essere segnalato alla sede dell’anagrafe canina dell’ASP dove l’animale risiede.
Destinatari: Tutti i proprietari e detentori di animali da compagnia
Accesso: Uffici distrettuali dell’ASP di Agrigento
La segnalazione deve essere effettuata mediante anagrafe_Mod_4_Modulo_decesso_Smarrimeto_furto_variazionei_Anagrafe_Canina unitamente ad un documento di identità del proprietario.
Con lo stesso modello è possibile anche comunicare il cambiamento di sede presso la quale si detiene abitualmente l’animale.

VARIAZIONE ANAGRAFICA PER DECESSO CANE O GATTO
Normativa di riferimento: D.lgs. 134/2022, Decreto 2 novembre 2023 – L.R. 15/2022
La comunicazione di morte dell’animale iscritto all’anagrafe viene effettuata dal proprietario o dal detentore ai fini della cancellazione dall’anagrafe e deve essere corredata di apposita certificazione della causa morte rilasciata dal medico veterinario di fiducia.
Destinatari: Tutti i proprietari e detentori di animali da compagnia
Il decesso del cane o gatto deve essere segnalato all’Anagrafe canina del servizio veterinario possibilmente entro 7 giorni dall’evento (anagrafe_Mod_4_Modulo_decesso_Smarrimeto_furto_variazionei_Anagrafe_Canina (1)
Accesso: Uffici distrettuali dell’ASP di Agrigento o Ambulatorio veterinario privato di fiducia
Attenzione!! La soppressione degli animali è effettuata da medici veterinari in modo eutanasico ed è consentita esclusivamente nel caso di soggetti gravemente sofferenti e affetti da patologia senza possibilità di miglioramento con alcuna terapia chirurgica o farmacologica.

DENUNCE DI SMARRIMENTO O DI FURTO CANI O GATTI
Normativa di riferimento: D.lgs. 134/2022, Decreto 2 novembre 2023 – L.R. 15/2022
Destinatari: Tutti i proprietari e detentori di animali da compagnia
Il proprietario o detentore, che smarrisce o ha il sospetto di furto del cane o gatto, entro e non oltre 48 ore, deve presentare anagrafe_Mod_4_Modulo_decesso_Smarrimeto_furto_variazionei_Anagrafe_Canina (2)autodichiarazione dello smarrimento e presentarla al servizio veterinario competente per territorio,
Per il furto, l’interessato deve sporgere denuncia presso le forze dell’ordine entro e non oltre 48 ore e presentarla al servizio veterinario SIAPZ competente per territorio allegandola al anagrafe_Mod_4_Modulo_decesso_Smarrimeto_furto_variazionei_Anagrafe_Canina (3).
Accesso: Uffici distrettuali dell’ ASP di Agrigento

DENUNCE RITROVAMENTO
Normativa di riferimento: Decreto 2 novembre 2023 – L.R. 15/2022
Destinatari: Tutti i proprietari e detentori di animali da compagnia
Qualora il proprietario di un cane o gatto, che precedentemente ha denunciato lo smarrimento o il furto, lo ritrova, deve darne immediata comunicazione all’ufficio veterinario competente per territorio
Allegando la dichiarazione di ritrovamento utilizzando il anagrafe_Mod_5_ritrovamento_cane
Accesso: Uffici distrettuali dell’ ASP di Agrigento

MOVIMENTAZIONE DI ANIMALI DA COMPAGNIA IN AMBITO INTERNAZIONALE A SEGUITO DI VIAGGIATORI

ISTANZA RICHIESTA RILASCIO PASSAPORTO PER VIAGGIARE DALL’ITALIA VERSO PAESI DELL’UNIONE EUROPEA
Normativa di riferimento: Regolamento UE n. 576/2013 del 12 giugno 2013, Regolamento di Esecuzione. Ue N. 577/13 del 28/06/13
Destinatari: Tutti i proprietari e detentori di animali da compagnia – associazioni animaliste
Accesso: Uffici distrettuali dell’ ASP di Agrigento

Per il rilasciato del passaporto il proprietario o detentore di cani, gatti o furetti richiede il rilascio del “passaporto” per animali da compagnia. (anagrafe_Mod_6_richiesta_rilascio_passaporto)

Se la richiesta non viene presentata dal proprietario del cane ma da un’altra persona quest’ultima deve presentare il modulo di delega (anagrafe_Mod_9_delega) compilato e corredato da copia documento del proprietario., da cui si evince:
§ che gli animali siano indentificati tramite un sistema elettronico di identificazione (microchip o trasponditore). Il numero del microchip, va riportato sul passaporto dell’animale e reso immodificabile mediante apposizione di una pellicola trasparente plastificata e non asportabile senza danneggiare irreparabilmente il documento;
§ che siano iscritti all’anagrafe canina regionale gestita tramite il Sistema Informativo SIRAA;
§ che siano trattati contro l’echinococco multilocularis per la movimentazione verso la Finlandia Regno Unito, Irlanda e Malta nei cinque giorni prima della partenza (tali trattamenti sono disciplinati dal 41247_1 della Commissione del 14/07/2011);
§ che siano in possesso del certificato attestante la vaccinazione antirabbica effettuata da almeno 21 giorni e da meno di un anno rilasciato dal veterinario che ha effettuato la vaccinazione (anagrafe_Mod_7_certificazione_vaccinazione)

Se l’animale a cui deve essere rilasciato il passaporto è di età inferiore a tre mesi l’interessato deve presentare la dichiarazione di esenzione vaccinazione rabbia per cuccioli meno di tre mesi di età (anagrafe_Mod_8_autocertificazione_passaporto_rabbia). Vedi Elenco Paesi UE che ad oggi accettano o no l’introduzione giovani animali non vaccinati. (Elenco_Paesi_UE___che_ad_oggi_accettano_o_no_introduzione_giovani_animali_non_vaccinati) 

N.B. La vaccinazione antirabbica non può essere eseguita prima dell’identificazione con microchip del cane.

Trattamento contro l’Echinococcus multilocularis e gli ectoparassiti da almeno 24 ore e non più di 120 ore prima della partenza come previsto dal regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione per l’espatrio negli stati che lo richiedono.
Dichiarazione del veterinario di fiducia che l’animale è sano e non presenta sintomi di malattie infettive.
Rilascio: entro tre giorni lavorativi se la documentazione presentata è completa
Tariffa: D.lgs. 32/2021
Attenzione!!: Per la Gran Bretagna, l’Irlanda, la Svezia e Malta va anche allegato il test di verifica degli anticorpi per il virus della rabbia (titolazione anticorpale) e trattamento contro l’Echinococcus multilocularis. Per l’introduzione in Svezia. Per la movimentazione verso la Finlandia, necessita anche ad un trattamento contro le zecche. Le predette certificazioni sono rilasciate dal veterinario di fiducia.

MOVIMENTAZIONE TRA PAESI U.E.

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria;

Inclusi: Ceuta, Guiana Francese, Mayotte, Guadalupe, Isole Azzorre, Isole Baleari, Isole Canarie, Isole Faeroer, Madeira, Martinica, Melilla, Reunion, Andorra, Gibilterra, Groenlandia, Irlanda, Islanda, Isole Færøer, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Stato della Città del Vaticano, e Svizzera.

Requisiti
1. Cani, gatti e furetti identificati
2. In possesso di passaporto rilasciato dall’autorità competente;
3.Vaccinazione antirabbica in corso di validità.

Per Movimentazioni verso Regno Unito, Irlanda, Svezia, Malta, Norvegia, Finlandia è necessario, solo per i cani, il trattamento contro la tenia Echinococco (Regolamento Delegato (Ue) N. 1152/2011) da effettuarsi non meno di 24 ore e non più di 120 ore prima dell’arrivo in quei Paesi. Non è più necessario il trattamento contro le zecche.

CANI PERICOLOSI

In alcune Nazioni Europee è vietato l’ingresso degli esemplari di razze canine ritenute “pericolose”, sono infatti molti Paesi che hanno legiferato a riguardo.

Francia: i cani considerati potenzialmente pericolosi sono categorizzati in due gruppi: i cani da attacco (che sono quelli non iscritti in un libro genealogico riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura francese ed assimilabili per caratteristiche morfologiche ai cani di razza Staffordshire terrier (Pitbull), American Staffordshire terrier, Mastiff e Tosa Inu) ed i  cani da difesa o da guardia (Staffordshire terrier (Pitbull), American Staffordshire terrier, Rottweiler, Tosa Inu che devono essere iscritti ad un libro genealogico riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura Francese).
Questi sono considerati cani vietati sul territorio francese e non più tollerati neanche in transito o in compagnia di turisti esteri.

Olanda: Con le stesse finalità, ha stilato una lista che comprende una ventina di razze ed i loro incroci, tra cui si annoverano: Pitbull, Rottweiler e Pastori Caucasici ed ha scelto la linea dura contro gli attacchi di cani pericolosi, con la finalità di ridurne al minimo il numero.

Germania: Vieta l’importazione di cani pericolosi ed i relativi incroci, elencando un corposo numero di razze quali Pitbull terrier, American Staffordshire terrier, Staffordshire bull terrier e Bull terrier, ma vieta anche l’importazione di razze di cani potenzialmente pericolosi quali Bullmastiff, Corso, Dogo argentino, Fila Brazileiro, Mastino Napoletano, Perro de presa Canario e Mallorquin, Tosa Inu e altri. I turisti che soggiornano nel Paese per meno di 4 settimane, possono portare con sé il proprio cane anche se appartenente alle razze pericolose purché in possesso del certificato di origine, di vaccinazioni e il certificato di personalità (rilasciato dopo un test di carattere) redatti da un veterinario. Altri certificati possono essere richiesti a seconda del Lander (regione tedesca) nel quale si stabilisce di soggiornare.

Spagna: Stila una lista di razze potenzialmente pericolose ed i loro incroci con altre razze tra cui Pitbull terrier, American staffordshire terrier, Rottweiler, Dogo argentino, Fila brazileiro e Tosa inu. I cani che presentano caratteristiche morfologiche o di aggressività (muscolatura forte, pelo corto, mandibola grande, carattere marcatamente aggressivo o che siano stati protagonisti di aggressioni a persone o altri animali) simili a quelli citati sono assimilati ad essi (i cittadini spagnoli per detenere questi tipi di cani impegnativi, devono ottenere una licenza amministrativa che dura 5 anni e per essere riconosciuti in possesso dell’idoneità vengono sottoposti ad appostiti test).

MOVIMENTAZIONI PER E DA PAESI TERZI
Per movimentare cani gatti e furetti per e da Paesi Terzi, Prima della partenza è sempre opportuno contattare gli uffici delle Ambasciate o consolati estere in Italia dei Paesi di destinazione in merito alla introduzione nei loro territori di cani o gatti a fini non commerciali riguardo alle condizioni sanitarie richieste dal Paese di destinazione Saranno annotate sul passaporto o certificato sanitario l’esame clinico ed eventuali altre indagini diagnostiche se richiesti dallo Stato di destinazione, al fine di raccogliere tutte le informazioni necessarie per introdurre in sicurezza il proprio cane, gatto e furetto, pertanto le procedure per il rilascio del passaporto devono essere avviate con un congruo anticipo.

PER IL RIENTRO IN ITALIA O IN ALTRI PAESI U.E DA PAESI TERZI DI AMBITO EUROPEO O EQUIPARATI:
Paesi terzi di ambito europeo o equiparati – (Elenco allegato II, parte 2)
Antigua e Barbuda, Argentina, Aruba-Antille Olandesi, Australia, Bahrein, Barbados, Bermuda, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Canada, Cile, Curacao, Emirati Arabi Uniti, Federazione Russa, Figi, Giamaica, Giappone, Hong Kong, Isola dell’Ascensione, Isole BES (Bonaire – Sint Eustatius e Saba), Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Vergini britanniche, Macedonia, Malaysia, Mauritius, Mayotte, Messico, Montserrat, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Polinesia Francese, Saint-Pierre e Miquelon, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Sant’Elena, Saint Vincent e Grenadine,Singapore, Sint Maarten, Trinidad e Tobago, Taiwan, Stati Uniti d’America, Samoa,Guam, Is. Marianne S., Potorico, Is. Vergini Am., Vanuatu, Wallis e Futuna:

Disposizioni generali per gli animali provenienti da Paesi UE
Requisiti per il rientro
L’introduzione di cani, gatti e furetti, sia da Paesi dell’Unione Europea che da Paesi terzi può avvenire solo se vengono rispettate le seguenti disposizioni:
Cani, gatti e furetti devono essere identificati mediante microchip (trasponditore)
È vietato introdurre in Italia cani, gatti e furetti:
di età inferiore alle dodici settimane (84 giorni), che non siano stati vaccinati per la rabbia;
di età tra le dodici (84 giorni) e le sedici settimane (112 giorni) che, seppur vaccinati nei confronti della rabbia, non soddisfino i requisiti di validità di cui all’allegato III, punto 2, lettera e) del Regolamento UE 576/2013 e pertanto non siano ancora protetti nei confronti della malattia
In possesso di passaporto rilasciato dall’autorità competente;
Paesi terzi, tutti gli altri (non inclusi nell’Allegato II)
Per il rientro in Italia o in altri paesi U.E.
Requisiti
1. Cani, gatti e furetti identificati
2. Età superiore a tre mesi
3. Vaccinazione antirabbica
4. Titolazione degli anticorpi contro la rabbia, eseguita almeno 30 gg dopo la vaccinazione e prima
della partenza;
– La titolazione può essere effettuata nel Paese Terzo, almeno 3 mesi prima dell’ingresso nella UE.
Va eseguita una sola volta qualora venga rispettato annualmente il protocollo vaccinale antirabbico. Passaporto europeo in corso di validità, con registrazione data prelievo e titolo favorevole;
Per andare verificare eventuali altri requisiti richiesti dal Paese di destinazione
Saranno annotate sul passaporto l’esame clinico ed eventuali altre indagini diagnostiche se richiesti dallo Stato di destinazione.

REQUISITI PER LA VACCINAZIONE ANTIRABBICA
Ai fini della sua completa validità la vaccinazione antirabbica deve soddisfare i seguenti requisiti:
• Deve essere effettuata in soggetti di età non inferiore alle 12 settimane di età da un veterinario autorizzato.
• La somministrazione del vaccino non deve avvenire prima dell’applicazione del microchip.
• Devono essere trascorsi almeno 21 gg. dalla vaccinazione prima di poter viaggiare con l’animale. Il periodo di validità della vaccinazione inizia dal momento in cui è stabilita l’immunità protettiva (ossia non meno di 21 gg dal completamento del protocollo di vaccinazione stabilito dal fabbricante per la prima vaccinazione) e continua fino alla fine del periodo di immunità protettiva, conformemente alla specifica.
tecnica dell’autorizzazione all’immissione in commercio o nell’approvazione o licenza del vaccino antirabbico nello Stato membro o nel territorio o Paese terzo in cui è somministrato il vaccino. In genere la validità del vaccino è annuale o triennale.
• Una rivaccinazione deve essere considerata una vaccinazione primaria se non è stata effettuata entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente.

REQUISITI PER LA TITOLAZIONE ANTICORPI PER LA RABBIA
• Il prelievo del campione di sangue necessario a verificare l’esito favorevole della vaccinazione tramite il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia deve essere eseguito da un veterinario autorizzato e documentato nella sezione corrispondente del documento di identificazione.
• Il test di titolazione deve essere eseguito su un campione prelevato almeno 30 gg dopo la vaccinazione.
• Il test di titolazione deve attestare un livello di anticorpi che neutralizzano il virus della rabbia in siero ≥ 0,5 UI/ml, secondo un metodo descritto nel capitolo corrispondente del Manuale dell’OIE (FAVN o RFFIT, entrambi test di virus-neutralizzazione).
• La titolazione anticorpi per la rabbia deve essere eseguita da un laboratorio riconosciuto dalla Commissione Europea conformemente all’articolo 3 della decisione 2000/258/CE. (per l’Italia Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede di Legnaro – Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise Teramo – Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana Roma)
• Nel caso in cui il prelievo di sangue per la titolazione sia effettuato in un Paese terzo diverso da quelli elencati nell’allegato II del regolamento UE n. 577/2013, gli animali non possono essere introdotti in un Paese UE prima che siano trascorsi 3 mesi dalla data del prelievo, anche in caso di esito favorevole del test di titolazione.
• A condizione che l’animale sia sottoposto a rivaccinazione entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente, non è necessario ripetere il test di titolazione, salvo diverse indicazioni per l’ingresso nel Paese terzo di destinazione.

VARIAZIONI /SMARRIMENTO PASSAPORTO.
In caso di cessione dell’animale, il proprietario comunica al Servizio Veterinario il trasferimento di proprietà. Il Veterinario Ufficiale provvederà ad effettuare la variazione anche sul passaporto, previo pagamento di una nota di prestazione D.lgs. 32/2021. La stessa comunicazione va fatta In caso di morte dell’animale in tal caso il Servizio Veterinario, provvederà al ritiro del passaporto ed al suo annullamento.
La comunicazione fa inoltrata tramite anagrafe_Mod_10_Aggiornamento_dati_Passaporto

RINNOVO PASSAPORTO
Il rinnovo del passaporto è automatico nella maggior parte dei casi. se si effettua il richiamo dell’antirabbica nei tempi corretti ovvero prima della scadenza di 12 mesi: il veterinario applicherà l’etichetta del batch del vaccino sul passaporto e aggiungerà la data.
La scadenza sarà fissata di nuovo dopo 12 mesi. (anagrafe_Mod_11_Richiesta_rinnovo_passaporto
Attualmente sono anche in commercio vaccini avente un periodo di validità di 3 anni;
Tariffa: D.lgs. 32/2021

PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

SEGNALAZIONE CATTURA E SOCCORSO ANIMALI DA COMPAGNIA VAGANTI O FERITI
Normativa di riferimento L.R. 15/2022
Destinatari: Chiunque, rinvenga un animale vagante o randagio lo segnala alta alla Polizia Municipale o agli uffici preposti del Comune competente per territorio dove viene rinvenuto il cane utilizzando il randagismo_Mod_12_comunicazione_ritrovamento_cane che ne curano il prelievo dal territorio ed il trasporto presso i rifugi pubblici o in convenzione (art. 19 L.R. 15/2022)
Nel caso in cui il segnalante sia disponibile a farsi carico dell’animale, fa richiesta di affido o adozione al comune (randagismo_Mod_12B_comunicazone_ritrovamento_cane_vagante)
Accesso: Comuni. L’animale viene identificato ed iscritto all’anagrafe canina a nome del comune e successivamente lo stesso comune ne autorizza l’adozione previa variazione anagrafica effettuata dal Servizio veterinario.
L’adottante provvede direttamente ad esperire gli accertamenti sanitari previsti,

ADOZIONE CANI DIRETTAMENTE AL RIFUGIO
L’adozione dei cani ricoverati nei rifugi avviene direttamente presso la struttura pubblica o privata convenzionata che istruisce la pratica per l’adozione su richiesta di privati cittadini (randagismo_Mod_13_autorizzazione_adozione)
II responsabile della struttura comunica all’Ufficio comunale competente per territorio, il nominativo del cittadino a cui verrà ceduto il cane inviando la documentazione del cane e dell’adottante.
L’ufficio comunale ricevuta la documentazione, autorizza l’adozione e comunica all’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio l’avvenuta cessione per le variazioni in anagrafe canina

CANI RANDAGI RICOVERATI NELLE STRUTTURE DI DETENZIONE E RICHIESTI IN ADOZIONE DA CITTADINI IN ALTRE REGIONI PER TRAMITE ASSOCIAZIONI O VOLONTARI
I cani e i cuccioli (di età superiore a 8 settimane) randagi prelevati dal territorio, e ospiti nei rifugi o in altre strutture di detenzione possono essere trasferiti in altre regioni per adozione a privati cittadini che ne fanno richiesta nel rispetto delle seguenti condizioni:
1. l’associazione o il volontario animalista, che promuove l’adozione, trasmette al comune la richiesta di adozione da parte del privato cittadino residente in altra regione (randagismo_Mod_13_autorizzazione_adozione (1))
2. il comune, ricevuta la richiesta di adozione, autorizza la stessa inviandola al gestore del rifugio.
3. il gestore del rifugio, se già non ha provveduto, provvede a istruire la documentazione che scorta il cane nel trasferimento e provvede a compilare il randagismo_Mod_A in ogni sua parte, in triplice compia, di cui una copia accompagna l’animale, una copia viene inviata per conoscenza al servizio veterinario competente e una copia rimane in archivio al rifugio, l’animale viaggia scortato da randagismo_Mod_A (1) e modello di cessione firmato dal proprietario cedente anagrafe_Mod_3_Cessione_passaggio_propriet (1).
4. L’adottante, ricevuto l’animale, invia all’associazione o volontario animalista, la dichiarazione di aver ricevuto il cane in buone condizioni di salute e il modello di cessione firmato allegando copia del documento d’identità a C.F.
L’associazione, o volontario animalista, ricevuta la documentazione inviata dall’adottante, la presenta all’ufficio del servizio veterinario competente per territorio.
5. Il servizio veterinario competente per territorio, effettua la variazione anagrafica cessione (vedi passaggi di proprietà), stampa l’attestato in triplice copia, di cui una copia va inviata all’adottante per tramite associazione o volontario per la comunicazione al servizio veterinario di destinazione, una copia va inviata al gestore del rifugio che provvederà ad informare il comune proprietario e una copia rimane agli atti d’ufficio.

CANI RANDAGI RICOVERATI NEI RIFUGI E TRASFERITI IN AFFIDO IN STRUTTURE DI DETEZIONE IN ALTRE REGIONI PER TRAMITE ASSOCIAZIONI O VOLONTARI
I cani randagi prelevati dal territorio, e ospitati nei rifugi o in altre strutture di detenzione possono essere trasferiti in altre regioni in affido alle seguenti condizioni:
1. l’associazione o il volontario animalista, che promuove il trasferimento ai fini di affido, presso altra struttura di detenzione in altra regione in attesa di adozione, trasmette al comune la richiesta di affido da parte della struttura di altra regione (randagismo_Mod_14_autorizzazione_affido).
Possono essere trasferiti cani adulti e cuccioli di età superiore a 8 settimane.
2. il comune, ricevuta la richiesta di affido, autorizza la stessa inviandola al gestore del rifugio.
3. il gestore del rifugio, se già non ha provveduto, provvede a istruire la documentazione che scorta il cane e provvede, a compilare il modello A in ogni sua parte, in triplice compia, di cui una copia accompagna l’animale, una copia viene inviata per conoscenza al servizio veterinario competente e una copia rimane in archivio al rifugio, l’animale viaggia scortato da randagismo_Mod_A (2) e modello di affido firmato dal richiedente (randagismo_Mod_14_autorizzazione_affido (1)).
4. il responsabile del rifugio, dopo aver adempiuto agli accertamenti e trattamenti di cui sopra, prima della movimentazione, compila il modello A e provvede ad inviarlo al servizio veterinario dell’ASP, per il protocollo e la vidimazione. Il responsabile del rifugio, provvede ad inviare il modello A vidimato al servizio veterinario di destinazione, e una copia viene trattenuta in archivio, ricevuto il randagismo_Mod_A (3) il servizio veterinario di destinazione rilascerà nulla osta attestante la disponibilità di posti nel rifugio ricevente.
Ricevuto il nulla osta, l’associazione o volontario, provvede a trasferire gli animali
5. Il servizio veterinario, effettua la variazione anagrafica trasferimento, stampa l’attestato in triplice copia, di cui una copia va inviata all’adottante per tramite associazione o volontario per la comunicazione al servizio veterinario di destinazione, una copia va inviata al gestore del rifugio che provvederà ad informare il comune proprietario e una copia rimane agli atti d’ufficio.
6. Se vi è richiesta di adozione dell’animale trasferito in affido, il gestore del rifugio dove è ricoverato l’animale, invia all’associazione o volontario la richiesta di adozione e di passaggio di proprietà.
L’associazione o volontario, presenta il comune la richiesta di adozione ed il passaggio di proprietà che il funzionario autorizza e firma il passaggio di proprietà, tutta la documentazione viene trasmessa tramite associazione o volontario al servizio veterinario per le variazioni in anagrafe.
7. il servizio veterinario effettuato il passaggio di proprietà, consegna l’attestato all’associazione o volontario, che lo invia all’adottante per l’iscrizione all’anagrafe della regione di residenza.

CANI RANDAGI RICOVERATI IN STRUTTURE DI DETENZIONE, PER ADOZIONI DI PRIVATI CITTADINI ALL’ESTERO
1. Identificazione ed iscrizione all’anagrafe canina
Gli animali movimentati in ambito internazionale devono obbligatoriamente essere identificati con microchip e iscritti all’anagrafe canina ed essere intestati al Sindaco del Comune territorialmente competente.
2. Passaporto
Tutti gli animali movimentati ambito internazionale devono essere muniti del Passaporto comunitario previsto dal Regolamento (UE) n. 576/2013, (vedi rilascio passaporto) recante anche l’attestazione sanitaria di eventuali trattamenti antiparassitari e vaccinali richiesti dal Paese di destinazione. Il passaporto può essere intestato al Sindaco del Comune territorialmente competente (indicando l’associazione come detentore) oppure direttamente all’Associazione Protezionista italiana riconosciuta a livello regionale che ha richiesto l’animale. In tal caso è compito di quest’ultima assicurarsi che il passaggio di proprietà con l’adottante finale sia comunicato alle autorità competenti per la registrazione in anagrafe;
3. Messaggio TRACES.
I modelli di certificato concordati a livello europeo sono disponibili sul sistema TRACES In tale modello di certificato si possono distinguere due sezioni:
1. nella prima sezione sono contenute le informazioni relative alla partita destinata all’esportazione, la cui compilazione è a cura e sotto la responsabilità dell’OSA (come da Regolamento 599/2004).
2. nella seconda sezione sono incluse le attestazioni sanitarie, la cui compilazione è effettuata del veterinario certificatore.
Il Veterinario certificatore deve verificare la veridicità delle informazioni fornite dall’OSA nel momento in cui emette il certificato.
4. Cessione
Gli animali potranno essere ceduti e inviati esclusivamente a privati cittadini, per il tramite di Associazioni Protezionistiche italiane riconosciute a livello regionale, formalmente delegate dal proprietario (Comune-Sindaco).
5. Nominativi degli adottanti
Il Comune o l’Associazione trasmettono alla ASP territorialmente competente, almeno 72
ore prima della movimentazione dell’animale:
a) Copia dei documenti di identità degli adottanti;
b) Dichiarazione di accettazione dell’animale e degli obblighi di buon mantenimento dello
stesso degli adottanti;
c) Dichiarazione dell’adottante circa l’impegno di comunicare eventuali cessioni dell’animale a soggetti terzi;
d) Dichiarazione di impegno di iscrizione presso l’anagrafe canina del Paese di destinazione.
6. Passaggio di proprietà
L’aggiornamento in anagrafe avviene nel momento in cui si verifica la cessione del cane
adottato. In tale momento il Comune o l’associazione protezionista italiana avranno l’obbligo di acquisire una dichiarazione, redatta in doppia lingua (italiano e lingua del Paese di destinazione), di avvenuta ricezione dell’animale da parte dell’adottante, datata e firmata.
Tale ultima evenienza deve però essere concordata preventivamente con il Servizio Veterinario della ASP.
7. Obblighi delle associazioni
L’Associazione Protezionistica che movimenta gli animali ha l’obbligo di fornire al Servizio Veterinario del luogo di partenza una relazione sullo stato di salute e benessere degli animali a distanza di un anno dalla movimentazione redatta da un Medico Veterinario.
In caso di mancato adempimento l’associazione non potrà effettuare ulteriori movimentazioni per 3 anni.
8. Adempimenti dei servizi veterinari
Annualmente i Servizi Veterinari territorialmente competenti, trasmettono alla Regione un resoconto delle movimentazioni effettuate. Tali resoconti saranno inviati dalla Regione al Ministero della Salute (Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari) unitamente alla relazione annuale sul randagismo prevista dal Decreto 6 maggio 2008 (Determinazione dei criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle disponibilità del fondo per l’attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»).
9. Esclusioni
La suddetta procedura non si applica ai cani adottati direttamente al canile rifugio/sanitario da cittadini residenti nella UE e non destinati ad ulteriori passaggi di proprietà.

PROFILASSI ANTIRABBICA: VIGILANZA SU ANIMALI MORSICATORI
Normativa di riferimento Regolamento Ue 429/2016
<< i cani o i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni presso in canile comunale o convenzionato con il comune qualora trattasi di cane sconosciuto (randagio)>>.
Oppure, considerato che la situazione epidemiologica sulla Rabbia in Sicilia è favorevole il cane/gatto conosciuto (di proprietà) viene isolato e tenuto in osservazione per 10 giorni a domicilio del proprietario o detentore.
Destinatari
Cittadini che subiscono direttamente la morsicatura, segnalano il fatto al personale sanitario pubblico (Pronto Soccorso, Dipartimento di prevenzione medico).
Analogamente il proprietario il cui animale subisce una morsicatura deve rivolgersi al proprio medico veterinario.
Il sanitario che constata l’avvenuta morsicatura, comunica all’ufficio veterinario con chiara indicazione:
lo stato segnaletico del cane;
le generalità del proprietario dell’animale morsicatore
Le generalità della persona morsicata
Accesso: Da parte del pronto soccorso o ufficio sanitario la comunicazione al servizio veterinario dell’avvenuta morsicatura modello interno
La segnalazione va sempre accompagnata dalla dichiarazione della persona morsicata che riferisce sull’accaduto e segnala il cane
Il servizio veterinario SIAPZ del distretto competente per territorio, ricevuta la segnalazione Ufficiale di morsicatura adotta le procedure previste dalla norma di riferimento
Tariffa D.lgs. 32/2021

DIVIETO DI DETENZIONE BOCCONI AVVELENATI
Il proprietario o il responsabile dell’animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati o che presenta sintomi di avvelenamento – deve segnalare il caso alle Autorità competenti tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto sulla base di una sintomatologia conclamata.
Nel caso di animali randagio o della presenza nel territorio di esche sospetta avvelenate per responsabile dell’animale si intende il comune territorialmente competente e/o il Sindaco.
In questi casi la segnalazione può essere fatta anche da privati cittadini attraverso le autorità di Polizia Municipale, guardie forestali, guardie zoofile) che provvederanno a richiedere l’intervento dei Servizi Veterinari ufficiali e a comunicarlo al Sindaco. tramite randagismo_Mod_15_sospetto_avvelenamento

GESTIONE DELLE COLONIE FELINE
I comuni possono stipulare con le associazioni animaliste appositi protocolli d’intesa per il censimento delle colonie feline in stato di libertà, per la loro gestione e per assicurarne le condizioni di sopravvivenza e di salute.
I privati cittadini che accudiscono gatti sul territorio devono iscriversi nell’elenco comunale per il contrasto al randagismo, come referenti della colonia felina.
Modalità di accesso
Prenotazione mediante randagismo_Mod_17__17A_censimento_colonie“censimento colonie feline”. Ogni colonia felina deve essere censita compilando un’apposita scheda di censimento (randagismo_Mod_17__17A_censimento_colonie (1)
I comuni, ricevuta la richiesta di registrazione della colonia dai referenti, la inoltrano ai servizi veterinari competenti per territorio.
Registrata la colonia, il referente della colonia, eventualmente coadiuvato da personale delle associazioni zoofile, provvede alla cattura per la sterilizzazione chirurgica di tutti i soggetti presenti nella colonia ad eccezione dei gatti in età impubere che però vengono sterilizzati al raggiungimento della maturità sessuale.
Gli animali sono condotti presso gli ambulatori veterinari pubblici o ambulatori veterinari all’uopo convenzionati per la sterilizzazione nei trasportini o nelle gabbie trappola, tali attrezzature devono essere coperte da un telo per limitare al massimo lo stress da trasporto. Dopo la sterilizzazione vengono immessi nel la colonia.

INFORMAZIONI RELATIVE A:

ESPOSTI PER PROBLEMI LEGATI ALLA PRESENZA DI ANIMALI (PROBLEMATICHE NELLA DETENZIONE DI UN ANIMALE DOMESTICO IN CONDOMINIO)
Problemi igienico-sanitari: I condomini-proprietari di un animale domestico devono rispettare le norme igieniche ogni volta che, dalla proprietà privata, passano agli spazi comuni;
Disturbo della quiete pubblica: i proprietari di un animale domestico devono limitare qualsiasi tipo di disturbo, specialmente di tipo acustico.
Omessa custodia e malgoverno di animali: riguarda i danni causati dall’animale e il proprietario ne risponde sia civilmente che penalmente
Deiezioni ed uso di beni comuni e di luoghi condominiali carenza di igiene o di decoro
Deve essere dimostrata con documentazione fotografica affidabile e/o con perizia di parte e/o dal Servizio Veterinario Pubblico (ASP), che l’animale è causa di:
• deterioramento e/o sporcizia delle cose (muri, ascensore, cortile o altro),
oppure
• che sia portatore di malattie.
Il proprietario di un animale domestico è passibile di reclamo da parte degli altri condomini solo nel caso le immissioni provenienti dalla sua abitazione (odori sgradevoli, escrementi, ecc.), provochino insofferenze o generino un malessere che, però, devono essere provate e documentate, anche tramite personale tecnico privato e/o dal Servizio Veterinario Pubblico (ASP).
È fatto obbligo sempre, per i proprietari di animali, di procedere con la raccolta delle deiezioni dell’animale, nonché il corretto smaltimento delle medesime, ad osservanza delle norme igieniche.
Disturbo della quiete pubblica
Limitare l’abbaio: i proprietari devono assicurarsi che gli animali domestici non disturbino gli altri condomini con l’abbaio, in particolare durante le ore di riposo e durante le festività.
Nello caso del disturbo di quiete pubblica condominiale, il verso animale è equiparato al vocio di condomini che discutono, ad emissioni musicali o televisive nei previsti limiti di tollerabilità previsti dalle ore 8 del mattino fino alle 10 di sera ed a seguire fino a mezzanotte, in misura ridotta.
Si pongono di fronte due diritti inviolabili:
il diritto di proprietà contro il diritto di libera espressione con manifestazione di suoni e rumori
C’è differenza tra:
emissione naturale e fisiologica, ossia quella che rientra nel normale esprimersi dell’animale,
emissione anomala ed incessante, tale cioè da poter esser definita molesta.
Solo in questo secondo caso, debitamente comprovato, il condomino, sarà ritenuto responsabile, ed è passibile di reclamo, qualora il proprio animale emetta rumori molesti intollerabili.
Nel caso di immissioni rumorose è possibile ipotizzare la sussistenza del reato di “disturbo del riposto delle persone” (art. 2043 e 2058 del Codice Civile).
Attenzione!!! Non ricorre il reato di disturbo della quiete pubblica se l’animale crea molestia a un solo vicino.
Anche se denunciato da più persone, deve essere dimostrato:
da una perizia, ovvero
dal monitoraggio di personale abilitato (vigili, ASP, tecnici privati incaricati dal condominio)
Dove risulti che l’animale o gli animali:
• rechino disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone (art. 659 C.P.), ovvero
• che si verifichino immissioni superiori alla normale tollerabilità (art. 844 C.C.).
Quindi, per poter denunciare un condomino per rumori definiti molesti, è necessario che tale disturbo sia dimostrato e:
• continuato: il caso in cui un cane abbaia occasionalmente, non è considerabile fatto molesto come invece un abbaiare insistente, continuo e violento;
• supportato da testimoni disposti anche a comparire davanti a un giudice;
• causa di problemi psico-fisici: è passabile di denuncia un vicino che crei (o non impedisca il generare) un rumore in grado di creare una patologia ad altra persona.
Omessa custodia e malgoverno di animali
Il proprietario deve garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali, e dovrà con buon senso trovare soluzioni ad eventuali problematiche che possano insorgere con i condomini.
Non lasciare il pet solo: non possono essere lasciati in casa senza il proprietario se rischiano di mettere in pericolo la loro salute psico-fisica o disturbare i condomini.
È vietato abbandonare per un lungo periodo gli animali domestici su balconi o nelle abitazioni perché si potrebbe ipotizzare il reato di “omessa custodia” (art. 672 C.P.).
“chiunque detenga un animale o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione, ed è severamente vietato abbandonarlo e/o maltrattarlo”.
Animali ammessi nei condomini
• Animali da compagnia – cani, gatti
• Animali d’affezione – pesci rossi, uccelli da gabbia
• Animali addomesticati/ d’affezione – tartarughe, criceti, furetti, cavie, gechi, merlo indiano, chinchilla, iguana, drago barbuto, serpenti (tranne quelli vietati).
Animali non ammessi
• Animali domestici che producono reddito – mucche, pecore, capre, maiali, equini e asini
• Animali allevati per fini alimentari – galline, oche, papere, tacchini
• Fauna esotica – serpenti velenosi, leoni, ghepardi, ecc.
• Animali selvatici – lupo, dingo, linci, volpi, cinghiali, cervi, ecc.
• Animali definiti “Pericolosi” dalle leggi 7 febbraio 1992 n. 150 e 9 dicembre 1998 n. 426.
Per quanto concerne gli animali c.d. esotici (quindi non autoctoni) e quelli “non convenzionali” (ma comunque autoctoni) è possibile tenerne in casa determinate specie nel rispetto delle regole e delle raccomandazioni del Corpo Forestale dello della regione.
Numero di animali domestici da detenere in appartamento o condominio
La legge non ha un interesse specifico nella limitazione del numero di animali domestici, motivo per cui non esiste un limite fisso.
La regola deve infatti essere individuata a seconda di ogni caso specifico, tenendo conto di tutti i fattori in gioco. Per individuare quindi il numero di animali che si possono tenere bisogna principalmente affidarsi al buonsenso, cioè:
• Gli animali devono avere uno spazio a sufficienza per vivere in modo dignitoso e non infastidirsi l’uno con l’altro
• Il detentore, dedica tempo a sufficienza per prendersi cura degli animali in tutti i loro bisogni
• Anche la presenza di un giardino non influisce sul limite.
Animali e condominio
L’art. 1138 del Codice Civile, come modificato dalla nuova Legge n. 220/12 sul condominio, al comma 4 stabilisce chiaramente che “Le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.
Sempre il Codice civile afferma che vietare ad un condomino la detenzione di un animale domestico nel proprio appartamento, equivale a menomare i suoi diritti personali e individuali.
Diritto sancito anche dalla Legge 281/1991 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) che all’ Art. 1 stabilisce i principi generali:
“lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”.
Uso di parti comuni dell’edificio condominiale
L’art. 1102 c.c. prevede che “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Le parti comuni sono, appunto, comuni e ogni condomino ha il diritto di usufruirne seppur sempre nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e del decoro urbano.
Le regole da rispettare
• Gli animali non possono essere lasciati liberi di circolare negli spazi comuni senza alcune precauzioni.
• Utilizzare il guinzaglio: deve essere sempre utilizzato negli spazi comuni e il più indicato è quello corto da 1,50 metri.
• Utilizzare la museruola: deve essere indossata dai cani sempre in ascensore o nei casi in cui il pet è aggressivo.
Il condominio può richiedere che il cane mantenga il guinzaglio e/o la museruola nelle parti comuni dell’edificio, ma non può negare l’accesso a zone comuni quali l’ascensore o le scale, spesso fonte di discussione (Ordinanza del Min. della Salute 6/9/2013).
Circolazione in spazi comuni e danno provocati dagli animali
Ricordiamo che il proprietario dell’animale sarà ritenuto responsabile civilmente e penalmente in caso di danni o lesioni a persone.
Per tali motivi è consigliabile Polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati da proprio cane contro terzi (obbligatoria in caso di detenzione di animali pericolosi o aggressivi).
Allontanamento di animali molesti
Un animale può essere allontanato da un condominio solo in casi di particolare gravità (scarsa igiene, malattie, eccessivo disturbo ecc.) che devono essere documentate, anche tramite personale tecnico privato e/o dal Servizio Veterinario Pubblico (ASP).
Il giudice può, con provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., ordinare l’allontanamento di animali molesti dal condominio, affidando l’esecuzione ad organi pubblici, con divieto assoluto di ritorno nell’edificio condominiale
Minacce nei confronti degli animali domestici
Nessun condomino o cittadino è autorizzato, per quanto si possa sentire disturbato dalla presenza di un animale, a maltrattarlo, perseguitarlo o ucciderlo.
La legge fa divieto a chiunque di maltrattare, perseguitare o uccidere un animale da cui si è disturbati, che sia di proprietà o che trattasi di randagio o di colonia felina, a pena di denuncia, come da art. 612 del Codice Penale volto a punire proprio chi minaccia o crea un ingiusto danno ad animale.
In caso di uccisione, disciplina l’art. 544-bis del Codice Penale sul reato di crudeltà:
“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni”.
Interventi dei servizi veterinari e dei comuni
Destinatari: Tutti i cittadini residenti nei condomini
Accesso: La denuncia va presentata al comando Polizia Municipale del comune competente per territorio e ali Uffici distrettuali dell’ASP di Agrigento tramite randagismo_Mod_16_esposto
I servizi veterinari congiuntamente con la Polizia Municipale dei comuni intervengono nei contenziosi tra condomini, qualora ci siano segnalazioni per problemi igienico sanitari e di benessere animale.

OBBLIGHI CHE GRAVANO SUI PROPRIETARI O DETENTORI DI ANIMALI DA COMPAGNIA
Il proprietario o detentore ha i seguenti obblighi:
 Divieto di abbandono dei cani, gatti o qualsiasi altro animali d’affezione custodito.
 Responsabilità sia civile che penale per danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal proprio cane.
 Obbligo di segnalare alle Autorità competenti il decesso del proprio cane a causa di esche o bocconi avvelenati.
Obbligo di:
 Far identificare con microchip e iscrivere il proprio cane nell’anagrafe regionale nel secondo mese di vita.
 Fornire al proprio animale: – il cibo e l’acqua regolarmente e in quantità sufficienti; – le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico; – idoneo esercizio fisico; – una regolare pulizia degli spazi di dimora.
 Prendere ogni possibile precauzione per impedire la fuga del proprio animale.
 Garantire la tutela di terzi da aggressioni.
 Utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50, durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
 Portare con sé paletta e sacchetto per la raccolta delle deiezioni solide dal cane

CANI A RISCHIO DI AGGRESSIVITÀ E CORSI DI MODIFICAZIONE COMPORTAMENTALE
L’art. 20 Legge Regionale 15/2022 <<A seguito di episodi di morsicatura o di aggressione da parte di cani padronali, il sindaco, nell’esercizio delle funzioni di tutela dell’incolumità pubblica, su proposta dei servizi veterinari dell’azienda sanitaria provinciale, ordina ai proprietari di cani dichiarati a rischio di aggressività di frequentare corsi di modificazione comportamentale dell’animale che coinvolgano il nucleo familiare.
Il corso rilascia un patentino denominato “certificazione di conduzione in regime di sicurezza”, con validità triennale, coerente con il sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13>>.
Qualora, al termine del percorso di modificazione comportamentale, l’azienda sanitaria provinciale accerti l’incapacità di gestione del cane da parte del proprietario, il comune provvede al sequestro e alla confisca dell’animale. Il proprietario che rinuncia alla custodia del cane valutato a rischio di aggressività sostiene le spese di gestione del cane fino all’eventuale cambio di proprietà.

ANIMALI ESOTICI
Riferimento Normativo legge 19 dicembre 1975, n. 874 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione. Non sono oggetto della presente legge gli animali invertebrati, i pesci e gli anfibi.
Per la detenzione di animali esotici, è necessario assicurarsi che la vendita di animali esotici sia autorizzata e svolta da persone competenti che possono dare consigli e suggerimenti su come prendersene cura al meglio.
È essenziale sapere, di qualsiasi specie animale, cosa mangia, qual è il suo habitat ideale, quanto vive in media, e quali sono le sue abitudini.
Bisogna quindi informarsi bene prima di acquistare un animale esotico da compagnia, così da scegliere quello che più va in contro con le nostre possibilità sia in termini di tempo, che di spazio, che di costi.
Destinatari possessori di animali esotici.
Accesso: Sindaco del comune compatente per territorio
La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Sindaco del Comune in cui sono detenuti gli animali esotici per il tramite del Servizio Veterinario, entro venti giorni dall’inizio della detenzione o dalla nascita dell’animale in cattività.
L’autorizzazione alla detenzione è rilasciata dal Sindaco, previo nulla osta del Servizio Veterinario.
L’autorizzazione è valida è valida solo per le specie indicate nella domanda.
La domanda da presentare compilata su apposito randagismo_Mod_B_domanda_di_autorizzazione_detenzione_animali_esoticideve essere corredata di:
• copia di un documento di identità.
• Documento di acquisto
• Certificato CITES (se richiesto)
Il servizio veterinario rilascia il nulla osta e lo trasmette al Sindaco del Comune di competenza dopo aver verificato con un sopralluogo:
• la conoscenza da parte del possessore degli animali delle principali nozioni di etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione
• che i ricoveri e le aree possiedano i requisiti strutturali ed igienico sanitari adeguati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi ed incidenti alle persone.
Tariffa D.lgs. 32/2021

 

CONSUNTIVO_LOTTA_AL_RANDAGISMO_E_CONTROLLO_DELLA_POPOLAZIONE_CANINA_ANNO_2024